Statuto
TITOLO I - NATURA E FINALITA
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- Art. 1 – L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Apollinare” in Forlì, di seguito nominato Istituto, promosso dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, è un’istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l’Educazione cattolica in collegamento con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, di seguito nominata Facoltà.
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- Art. 2 – L’Istituto è articolato in cinque anni di studio: al termine dei primi tre anni la Facoltà conferisce il grado accademico di “Laurea in Scienze Religiose” e al termine dei due anni successivi il grado accademico di “Laurea Magistrale in Scienze Religiose”. L’Istituto ha la propria sede in Forlì, via Lunga 47, 47122 Forlì.
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- Art. 3 – L’Istituto ha come scopo la ricerca e la formazione al sapere teologico e alle scienze religiose di operatori qualificati della vita pastorale, con particolare attenzione al versante dell’evangelizzazione, dell’animazione cristiana della società, dell’inculturazione della fede e dell’insegnamento della religione cattolica.
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- Art. 4 – L’Istituto persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della ricerca e della formazione, svolti nella convinta adesione al Magistero della Chiesa, e attraverso seminari, convegni, pubblicazioni volti all’approfondimento delle discipline teologiche e delle conoscenze concernenti l’uomo nella molteplicità dei suoi aspetti, con particolare attenzione al dialogo con le culture e le religioni.
- Art. 5 – L’ISSR è retto dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.
TITOLO II: AUTORITÀ ACCADEMICHE
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- Art. 6 – Le autorità accademiche dell’Istituto in comune con la Facoltà sono:
a) il Gran Cancelliere della Facoltà, l’Arcivescovo di Bologna;
b) il Preside della Facoltà;
c) il Consiglio di Facoltà.Le autorità proprie dell’Istituto sono:
d) il Moderatore;
e) il Direttore dell’Istituto;
f) il Consiglio d’Istituto.
- Art. 6 – Le autorità accademiche dell’Istituto in comune con la Facoltà sono:
AUTORITÀ COMUNI
Il Gran Cancelliere
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- Art. 7 – Il Gran Cancelliere della Facoltà è l’Arcivescovo di Bologna, ed è il principale promotore della vita dell’Istituto.
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- Art. 8 – Al Gran Cancelliere spetta:
a) chiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, attraverso la Conferenza Episcopale italiana, l’erezione dell’Istituto e l’approvazione del suo Statuto, del suo Regolamento e dei Piani di studio, oltre che di eventuali cambiamenti degli stessi;
b) promuovere l’attività didattico-scientifica dell’Istituto e verificarne la conformità all’inse¬gna¬men¬to della Chiesa;
c) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’Istituto;
d) nominare il Direttore dell’Istituto, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.
- Art. 8 – Al Gran Cancelliere spetta:
Il Preside della Facoltà
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- Art. 9 – Il Preside della Facoltà promuove il coordinamento tra la Facoltà Teologica e l’Istituto.
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- Art. 10 – Al Preside compete:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l’Istituto;
b) informare il Consiglio di Facoltà circa la vita e l’attività dell’Istituto, consultando il Direttore dell’Istituto stesso;
c) coordinare le attività accademiche con il Direttore dell’Istituto, presiedendo il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose o delegando a tale presidenza il Direttore dell’Istituto;
d) presiedere direttamente, o per mezzo di un suo delegato, le sessioni degli esami di grado;
e) presentare ogni cinque anni al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita e l’attività dell’Istituto, preparata dal Direttore dell’Istituto per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l’Educazione Cattolica:
f) firmare il diploma di Laurea triennale in Scienze Religiose e quello di Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
- Art. 10 – Al Preside compete:
Il Consiglio di Facoltà
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- Art. 11 – Il Consiglio di Facoltà è l’organo collegiale responsabile della vita accademica della Facoltà e quindi anche dell’Istituto.
- Art. 12 – Compete al Consiglio di Facoltà:
a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i Piani di studio, lo Statuto e il regolamento dell’Istituto;
b) esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei docenti dell’Istituto in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull’andamento dell’Istituto;
d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’Istituto, in particolare della biblioteca;
e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto preparata dal Direttore;
f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell’Istituto;
g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica la sospensione dell’Istituto, qualora esso risultasse inadempiente.
AUTORITÀ PROPRIE
Il Moderatore
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- Art. 13 – Il Moderatore dell’Istituto è il Vescovo di Forlì.
- Art. 14 – Al Moderatore compete:
a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
b) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell’ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline, sentito l’ordinario di riferimento;
c) revocare la missio canonica o la venia docendi;
d) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
e) vigilare sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
f) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
g) nominare il Vice Direttore, l’Economo e il Segretario dell’Istituto, sentito in merito il parere del Direttore;
h) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell’Istituto;
i) firmare il diploma di Laurea triennale in Scienze Religiose e quello di Laurea Magistrale in Scienze Religiose;
l) Partecipa al CDI direttamente o per delega.
Il Direttore dell’Istituto
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- Art. 15 – Il Direttore dell’Istituto, nominato dal Gran Cancelliere della Facoltà, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
- Art. 16 – Al Direttore compete:
a) rappresentare l’Istituto davanti al Moderatore, alle autorità della Facoltà e alle autorità civili;
b) dirigere, promuovere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d’Istituto;
d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
e) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto e presentarla al Preside, previa approvazione da parte del Consiglio d’Istituto;
f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’Istituto, insieme con il Preside della Facoltà e il Moderatore;
g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d’Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.
Il Consiglio dell’Istituto
- Art. 17 – Il Consiglio d’Istituto è composto dal Direttore, dal Vice Direttore, da tutti i docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti ogni tre anni dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo delegato, dal Moderatore o da un suo delegato, da due studenti ordinari eletti annualmente dall’assemblea degli studenti, e dal Segretario con compiti di attuario.
- Art. 18 –
1. Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’Istituto e viene convocato dal Direttore almeno tre volte lungo l’anno accademico e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.
§ 2. Il Consiglio d’Istituto decide con la maggioranza dei presenti e, per quanto concerne le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione. - Art. 19 – Spetta al Consiglio d’Istituto:
a) stabilire i Piani di studio, lo Statuto e il Regolamento dell’istituto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore;
c) proporre al Moderatore le nomine dei docenti sia stabili che incaricati ed invitati;
d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto preparata dal Direttore.
TITOLO III: I DOCENTI
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- Art. 20
- 1. I docenti dell’Istituto si dividono in stabili, che possono essere ordinari o straordinari, i quali si dedicano a tempo pieno allo studio, all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, e non stabili, che possono essere incaricati o invitati, i quali prestano la loro collaborazione in modo non permanente o parziale.
- 2. Per la cooptazione e la promozione dei docenti dell’Istituto si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e dalle annesse Ordinationes, dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell’Istituto. L’insegnamento deve essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
- 3. Coloro che insegnano nell’Istituto devono ricevere la missio canonica o la venia docendi, concordemente con l’Art. 14 b.
- Art. 20
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- Art. 21 – L’istituto conta su un numero congruo di docenti stabili; in ogni caso essi non devono essere meno di cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.
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- Art. 22 – Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili, si richiede che egli:
- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) se insegna una disciplina ecclesiastica sia fornito del congruo dottorato conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; se insegna una disciplina non ecclesiastica, sia fornito del titolo richiesto per il secondo ciclo degli studi superiori;
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell’Istituto;
- d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
e) non rivesta ministeri o attività che gli rendano impossibile l’adeguato svolgimento del suo compito di docente stabile, in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca; - f) fatto salvo l’art. 15 §2 dell’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 28 giugno 2008, non goda della stabilità presso altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.
- Art. 22 – Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili, si richiede che egli:
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- Art. 23 – I docenti stabili sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell’Istituto e in particolare agli organismi collegiali.
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- Art. 24 – Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del parere di idoneità alla nomina a docente stabile, su richiesta delle autorità dell’Istituto.
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- Art. 25
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- 1. I docenti stabili cessano dal loro ufficio:
a) al raggiungimento del settantesimo anno di età;
b) quando sopravvenute condizioni di salute o di ministero o di lavoro o di qualsiasi altra natura impedienti le attività a favore dell’Istituto inducano l’interessato o le autorità dell’Istituto a chiedere la decadenza dalla stabilità;
c) quando non abbiano partecipato agli organi collegiali dell’Istituto per più di un anno accademico senza darne plausibile spiegazione;
d) quando si siano rifiutati di insegnare la materia o le materie per le quali sono stati cooptati come docenti stabili per due anni accademici senza darne plausibile spiegazione al Direttore e, nel caso si trattasse dello stesso Direttore, al Preside della Facoltà.
- 1. I docenti stabili cessano dal loro ufficio:
2. Quando un docente stabile non assicura un numero minimo di ore di insegnamento, venga avviata la procedura per computarlo tra i docenti incaricati.
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- Art. 25
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- Art. 26 – I docenti non stabili di materie ecclesiastiche devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all’insegnamento.
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- Art. 27 – I docenti non stabili – incaricati e invitati – su proposta del Consiglio di Istituto sono nominati dal Moderatore dal quale ricevono la relativa missio canonica o venia docendi. Se non è stabilito diversamente gli incarichi hanno la durata di un anno, ma il Consiglio d’Istituto può proporre al Moderatore la nomina ad incarico triennale o anche quinquennale.
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- Art. 28 – Ad un docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi nello stesso anno accademico.
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- Art. 29 – I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’Istituto, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’Istituto, ad un aggiornamento delle prospettive dell’Istituto, ad una conoscenza reciproca dei Docenti. Il Collegio plenario dei docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno una volta l’anno.
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- Art. 30 – Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti. I docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.
- Art. 31 –
- 1. La sospensione o la cessazione dall’ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 delle Ordinationes della Costituzione Sapientia Christiana, dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014.
- 2. L’Istituto recepisce come proprie le Norme di etica universitaria della Facoltà.
- 3. La revoca della missio canonica o della venia docendi da parte del Moderatore comporta l’immediata sospensione dalla docenza, ma non la cessazione dall’ufficio.
TITOLO IV: GLI STUDENTI
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- Art. 32 – L’Istituto è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per gli eventuali precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Ciascun Istituto deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che in principio non deve essere inferiore a settantacinque.
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- Art. 33 – Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, ospiti e uditori. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’Istituto, circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’Istituto. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dal presente Statuto.
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- Art. 34 –
- 1. Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici del¬l’Istituto, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dal medesimo Istituto, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.
- 2. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del titolo di studio medio-secondario richiesto per l’iscrizione all’Università civile.
- 3. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze Religiose.
- Art. 35 –
- 1. Gli studenti straordinari sono coloro che o perché privi del suddetto titolo di ammissione all’Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, desiderano accedere agli insegnamenti predisposti dall’Istituto per il conseguimento di semplici Attestati di frequenza.
- 2. Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell’Istituto, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.
- 3. Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell’Istituto, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
- Art. 34 –
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- Art. 36 – Per poter essere ammessi agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l’Istituto.
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- Art. 37 –
- 1. Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.
- 2. L’Istituto recepisce come proprie le Norme di etica universitaria della Facoltà, norme secondo le quali il Direttore può sanzionare in vario modo lo studente, dopo aver consultato nei casi di maggiore gravità il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso alla Facoltà.
- Art. 37 –
- Art. 38 – Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose, lo studente in possesso della Laurea triennale o della Laurea Magistrale in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Preside della Facoltà, dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum da parte del Consiglio della medesima Facoltà. Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.
TITOLO V: GLI OFFICIALI
Il Segretario
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- Art. 39 – Il Segretario è responsabile della segreteria dell’Istituto. È nominato nell’incarico dal Vescovo di Forlì in qualità di Moderatore dell’Istituto.
- Art. 40 – Al Segretario spetta:
- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all’Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- e) compilare l’annuario dell’Istituto, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) aggiornare e archiviare le documentazioni riguardanti l’iscrizione degli studenti;
- g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
L’Economo
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- Art. 41 – L’Economo è il responsabile della gestione economica ordinaria dell’Istituto. L’Economo fa parte del Consiglio d’amministrazione dell’Istituto.
- Art. 42 – All’Economo spetta in particolare:
- a) curare l’ordinaria gestione economica dell’Istituto nonché la promozione e l’attuazione di atti di straordinaria amministrazione autorizzati dalle autorità competenti;
- b) curare la redazione dei registri contabili di prima nota;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale;
- d) coordinare il personale ausiliario addetto all’Istituto;
Il personale ausiliario
- Art. 43 – Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell’Istituto, nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, sentito il Consiglio d’Istituto e il Consiglio d’Amministrazione.
TITOLO VI: AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
Il Consiglio d’Amministrazione
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- Art. 44 – La gestione economica dell’Istituto è affidata al Consiglio d’Amministrazione, convocato almeno due volte all’anno e presieduto dal Moderatore o da un suo delegato, che ne cura la gestione economica ordinaria e straordinaria.
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- Art. 45 – Sono membri del Consiglio d’Amministrazione:
il Moderatore o un suo delegato;
il Direttore;
il Segretario dell’Istituto;
i Direttori degli uffici amministrativi delle diocesi afferenti l’Istituto;
l’Economo dell’Istituto.
- Art. 45 – Sono membri del Consiglio d’Amministrazione:
- Art. 46 – Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- a) la gestione economica ordinaria e straordinaria (amministrativa e contabile) dell’Istituto;
- b) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo, da presentare annualmente al Consiglio di istituto e al Moderatore per l’approvazione formale.
TITOLO VII: ORDINAMENTO DEGLI STUDI
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- Art. 47 – L’ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS.
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- Art. 48 – Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:
– per il primo ciclo, il grado accademico di “Baccalaureato in Scienze religiose”;
– per il secondo ciclo, il grado accademico di “Licenza in Scienze religiose”.
La Nota della CEI dell’8 giugno 2009 ha stabilito che la denominazione italiana dei titoli sia rispettivamente Laurea in scienze religiose e Laurea magistrale in scienze religiose.
- Art. 48 – Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:
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- Art. 49 – Nell’ambito del percorso del Triennio vengono trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale da assicurare completezza di preparazione scientifica. Il programma degli studi deve prevedere:
– Storia della Filosofia
– Filosofia sistematica
– Sacra Scrittura
– Introduzione alla Teologia
– Teologia Fondamentale
– Teologia dogmatica
– Teologia morale
– Teologia spirituale
– Teologia liturgica
– Patrologia e Storia della Chiesa
– Diritto Canonico.
- Art. 49 – Nell’ambito del percorso del Triennio vengono trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale da assicurare completezza di preparazione scientifica. Il programma degli studi deve prevedere:
- Art. 50 – Nell’ambito del percorso di studi del Biennio si approfondiscono i contenuti formativi correlati ad alcune discipline d’insegnamento già proposte nel corso degli studi del Triennio e si impartiscono altresì discipline caratterizzanti l’indirizzo di specializzazione pedagogico-didattico.
TITOLO VIII: GRADI ACCADEMICI
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- Art. 51 – I gradi accademici di Laurea triennale e di Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono conferiti dalla Facoltà.
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- Art. 52 – I requisiti per conseguire la Laurea triennale in Scienze Religiose sono:
- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato gli esami con esito positivo;
- b) avere attestato la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria;
- c) avere composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate e richieste dal Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell’argomento scelto e di ricerca scientifica; avere inoltre sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di almeno tre docenti.
- Art. 52 – I requisiti per conseguire la Laurea triennale in Scienze Religiose sono:
- Art. 53 – I requisiti per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono:
- a) aver frequentato il ciclo triennale e il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) avere attestato la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria;
- c) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione nella sessione prevista.
TITOLO IX: SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI
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- Art. 54 – Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Istituto si avvale sia della Biblioteca Diocesana, di proprietà del Seminario Vescovile di Forlì, annessa strutturalmente alla sede dell’Istituto, sia delle Biblioteche delle Diocesi di Ravenna, Cesena, Imola, e Faenza. L’Istituto provvede all’incremento di una propria Sala di consultazione e lettura attraverso l’aggiornamento di libri e riviste specializzate in scienze teologico-religiose, offrendo adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento “in rete” con la Facoltà e le Biblioteche ecclesiastiche della Regione.
- Art. 55 – La copertura economica dell’attività dell’Istituto, comprendente la retribuzione a docenti e officiali, eventuali strumentazioni tecniche di segreteria, sussidi didattici, strumentazione per video-conferenze e simili, conta sul contributo annuo delle cinque diocesi direttamente interessate (Ravenna, Cesena, Imola, Faenza e Forlì), sulle tasse degli studenti, e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.
TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI
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- Art.56 – Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per la debita approvazione.
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- Art. 57 – Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento dell’ISSR, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.
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- Art. 58 – L’entrata in vigore del presente Statuto, decreta anche l’abrogazione, del precedente Statuto dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Apollinare” in Forlì.
- Art. 59
- 1 La Congregazione per l’Educazione Cattolica ha potere di deliberare lo scioglimento dell’ISSR.
- 2 In caso di scioglimento, il patrimonio dell’ISSR sarà devoluto alle diocesi afferenti secondo le modalità concordate dagli ordinari delle stesse.